NORMATIVA - DIRITTI E TUTELA DEL CLIENTE

Benvenuto nella sezione “Diritti e tutela del Cliente”. All’interno di questa sezione potrai informarti su quali sono i tuoi diritti in base alla normativa di settore e su quali sono gli strumenti che ELO Energy mette a tua disposizione per tutelarli.


CODICE DI CONDOTTA COMERCIALE

Il Codice di condotta commerciale contiene norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza delle offerte commerciali nel libero mercato, alternative alle condizioni di fornitura di riferimento definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è espressamente previsto da specifiche disposizioni (Delibera ARG/com 104/10 del 08/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Codice di condotta commerciale stabilisce:

  • le regole generali di trasparenza e correttezza dei venditori;
  • come vanno indicati prezzi del servizio;
  • come deve comportarsi il personale commerciale;
  • quali informazioni e documenti vanno forniti ai clienti;
  • cosa devono contenere i contratti;
  • il diritto di ripensamento;
  • come preavvisare il cliente se il contratto verrà modificato;
  • i casi di indennizzo automatico.

Se vuoi prendere visione del “Codice di condotta commerciale” gas ed energia elettrica, scarica il documento cliccando al seguente link:   CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE


Inoltre l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sul proprio sito, ha predisposto una sezione dedicata ai consumatori, dove puoi trovare tutte le informazioni che ti possono essere utili relative alle forniture di gas naturale e/o di energia elettrica.

Se vuoi approfondire l’argomento vai ai link:

http://www.arera.it/consumatori/consumatori_gas.htm

http://www.arera.it/consumatori/consumatori_ele.htm



BONUS SOCIALI - BONUS GAS ED ENERGIA


DISPOSIZIONI URGENTI RATEIZZAZIONI


GLOSSARIO DELLA BOLLETTA GAS E BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA

Il glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa Tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Sms) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas.

Clicca qui per accedere al Glossario Bolletta Energia Elettrica.

Clicca qui per accedere al Glossario Bolletta Gas.


DIRITTO DI RIPENSAMENTO


GESTIONE RECLAMO


IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE



MIX ENERGETICO


Il gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 Luglio 2009, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete di seguito riportato. Si pubblica per legge anche la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da ELO Energy S.r.l.


ELO Energy per il  2021 ha acquisito per tutta l'energia venduta le Garanzie d'Origine finalizzate a rendere 100% GREEN l'energia venduta.

ASSICURAZIONE GAS

Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali


Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Contattaci.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, da essa sono esclusi:

  1. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
  2. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
  3. i consumatori di gas metano per autotrazione. 

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.


Tratti dal sito internet www.cig.it


In ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità,, il CIG ha stipulato a garanzia per tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

Si informa che dal 1° Ottobre 2010 per le informazioni relative alla copertura assicurativa è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore dell'Acquirente Unico.
Se avete denunciato un sinistro da incidente da gas e desiderate ricevere informazioni sullo stato della pratica telefonate al Numero Verde CIG 800 929 286 e digitate il tasto 1.
Il numero verde CIG è attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30.

Le informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo assigas@cig.it o fax al numero 02.720001646.

Sul sito internet www.cig.it alla sezione "Assicurazione utenti finali" sono presenti in versione scaricabile e stampabile i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro. I moduli da utilizzare sono distribuiti a seconda del periodo di accadimento dell'evento. 

Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità specificate, all'indirizzo riportato nel modulo.

Per ogni dettaglio in più, consulta il sito: www.cig.it/assicurazione


FINE DEL SERVIZIO DI TUTELA GAS E AVVIO NUOVO SERVIZIO DI VULNERABILITA'

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a partire da gennaio 2024, ha disposto la rimozione del Servizio di Tutela Gas e parallelamente, con Delibera 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, ha introdotto un nuovo servizio a tutela dei consumatori domestici denominato “Servizio di tutela della vulnerabilità”.

È stata avviata una campagna di informazione verso i clienti interessati tramite l’invio di comunicazioni dedicate.

 

Il Servizio di tutela della vulnerabilità è riservato ai Clienti finali che risultano essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 

  • età superiore ai 75 anni;
  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e che usufruiscono del bonus sociale;
  • rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 articolo 3;
  • risultano titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

I soggetti che risultano essere vulnerabili potranno usufruire di un’offerta di gas naturale a un prezzo che riflette il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio.

 

In particolare, le condizioni economiche di fornitura saranno articolate nelle seguenti componenti unitarie e saranno quelle riportate in fattura e aggiornate secondo le tempistiche e modalità previste da ARERA:

  • componente Cmem,m relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso;
  • componente CCR relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso;
  • componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
  • componente QTt relativa al servizio di trasporto;
  • componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri.


I Clienti del Mercato Libero che fossero in possesso di almeno uno dei requisiti indicati da ARERA che desiderano essere riforniti alle condizioni di vulnerabilità possono farne richiesta contattandoci ai seguenti recapiti:   

Ricordiamo inoltre che sono disponibili, a titolo gratuito e a libera consultazione, il Portale Offerte per la confrontabilità delle offerte di mercato libero e il Portale Consumi all’interno del quale potrà consultare i consumi del suo contratto di fornitura.

AGEVOLAZIONI ACCISE GAS/ENERGIA ELETTRICA

La normativa fiscale prevede agevolazioni per alcuni usi produttivi del gas e dell’energia elettrica.

In questa pagina trovi informazioni per richiedere agevolazioni fiscali connesse alla riduzione delle imposte di fabbricazione.


Accisa sull’energia elettrica

Gestita dall’Agenzia delle Dogane e destinata allo Stato, è un’imposta erariale sull’energia elettrica indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata, indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto e si differenzia per tipologia di consumi civili o industriali.

La normativa prevede che alcune categorie di imprese possano usufruire di un’accisa agevolata sull’energia elettrica. Si tratta di:

  • imprese che producono elettricità;
  • imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • imprese che impiegano energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.


Ci sono poi utenze completamente esenti dall’accisa sull’energia elettrica:

  • organizzazioni internazionali riconosciute;
  • forniture diplomatiche o consolari;
  • Forze Armate degli Stati della NATO;
  • imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici;
  • imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica in processi elettrolitici o metallurgici;
  • imprese che impiegano l’energia elettrica per creare prodotti su cui l’energia incide circa il 50% del costo finale.


Accisa sul gas

L’accisa o imposta erariale di consumo gas è un’imposta sul consumo in metri cubi di gas a prescindere dal fornitore. Cambia a seconda della zona geografica, del tipo di utilizzo e dello scaglione di consumo.

Lo Stato sostiene con agevolazioni la cogenerazione, ovvero utilizzare il gas come combustibile. L’accisa agevolata per il gas viene applicata per:

  • Impianti sportivi per attività dilettantistiche senza fine di lucro;
  • Forze Armate Nazionali;
  • Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a presone e disabili;
  • Attività in case di cura;
  • Attività industriali che producono beni e servizi;
  • Rappresentanze diplomatiche e consolari;
  • Organizzazioni internazionali riconosciute.

 

Possono usufruire dell'accisa ridotta alberghi, hotel e strutture ricettive per la distribuzione commerciale, ristoranti, pizzerie, bar.

 

Come ottenere le accise agevolate per gas e luce:

Per ottenere l'applicazione delle agevolazioni fiscali attraverso la riduzione delle imposte di fabbricazione (accise) e delle relative addizionali, la Ditta Cliente potrà compilare il seguente modulo:


Accise agevolate Gas

Accise Energia Elettrica

 

e inviarlo mezzo posta all'indirizzo:

ELO Energy, Galleria Trieste 6 - 35121 Padova (PD)


AGEVOLAZIONI IVA

Le forniture di luce e gas sono soggette a due tipi di tassazione:

 

  1. Accisa: imposta sul consumo e l’addizionale regionale per la fornitura di gas
  2. Iva: imposta sul valore aggiunto. Si applica invece al valore del servizio, ovvero al costo totale della bolletta dell’energia elettrica e del gas, comprensiva di accise ed eventuali addizionali regionali.

La normativa fiscale prevede agevolazioni IVA su bollette luce per alcune tipologie d’uso dell’energia elettrica e per alcuni usi produttivi del gas. Le possono richiedere famiglie con particolari requisiti e imprese che beneficiano dell’iva agevolata.


Agevolazioni IVA su gas

Imposte su bolletta gas - Aliquota IVA ridotta al 10%

  • imprese estrattive, agricole, manifatturiere;
  • fornitura di gas destinato a imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • imprese che usano gas per la produzione combinata di elettricità e calore.

 

Nessuna applicazione dell’imposta

  • consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari;
  • esportatori e soggetti passivi rivenditori.


Per ottenere l'applicazione dell’aliquota IVA ridotta su bollette del gas, il Cliente potrà compilare il seguente modulo:

Aliquota IVA ridotta gas


Agevolazioni IVA su luce

IVA su luce - Aliquota IVA ridotta al 10%

  • per uso domestico, residenziale di privati;
  • per uso domestico di strutture residenziali con presenza di un dormitorio a carattere familiare o collettivo (caserme, case di riposo, conventi, scuole, asili, orfanotrofi, carceri, condomini esclusivamente residenziali).

 

IVA 10% su energia elettrica aziende

  • imprese estrattive, agricole e manifatturiere; 
  • funzionamento degli impianti utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • fornitura a clienti grossisti.


Nessuna applicazione dell'imposta

  • consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari;
  • esportatori e soggetti passivi rivenditori.

 

Per ottenere l'applicazione ridotta dell’aliquota IVA su energia elettrica, il Cliente potrà compilare il seguente modulo:

Aliquota IVA ridotta EE

 

I moduli per la richiesta di agevolazioni fiscali per le imposte IVA su bolletta gas e sulla luce, congiuntamente alla copia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive la richiesta, potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo hub@eloenergy.it oppure a mezzo posta a:

ELO Energy, Galleria Trieste 6 - 35121 Padova (PD)


EMERGENZE CLIMATICHE

Regione Toscana – Eventi meteorologici novembre 2023

In riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023 in Toscana, al fine di sostenere le popolazioni colpite dalla situazione emergenziale, l’ARERA ha previsto, con le Delibere 519/2023/com e 50/2024/R/com, le seguenti misure straordinarie.

Sospensione dei termini di pagamento delle fatture con scadenza fino al 2 maggio 2024 per le forniture di energia elettrica e gas già attive alla data del 2 novembre 2023 e site come indicato nell’Allegato A alla Delibera 50/2024/R/com (elenco). Sono fatti salvi i pagamenti già effettuati.

Durante tale periodo non si applica la disciplina relativa alle sospensioni per morosità (anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 2 novembre 2023).

Resta fermo l’obbligo del Cliente di provvedere al pagamento degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, mediante piano di rateizzazione con durata di 12 mesi. L’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 20 euro e non sono previste rateizzazioni per importi complessivamente dovuti inferiori a 50 euro.

Il Cliente potrà comunque scegliere di pagare immediatamente l’intero importo delle bollette senza usufruire delle rate.
Qualora il Cliente intendesse modificare l’indirizzo di recapito delle bollette potrà farlo comunicandolo al Servizio Clienti di ELO Energy, i cui riferimenti sono riportati nelle bollette.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
La 
Delibera 565/2023/R/com  di ARERA ha previsto delle disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il Decreto Legge “Omnibus/Asset” ha attribuito ad ARERA il compito di introdurre agevolazioni tariffarie a favore delle utenze che hanno riportato i maggiori danni.

Le agevolazioni agiscono sulle fatture emesse o da emettere ovvero sugli avvisi di pagamento riferiti ai mesi da maggio a ottobre 2023.

Il Cliente interessato deve farne esplicita richiesta, auto-dichiarando mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, che:

  • in caso di fornitura domestica, l’utenza è asservita ad abitazione risultata compromessa nella sua integrità funzionale sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune competente;
  • oppure, in caso di fornitura non domestica, l’utenza è asservita ad una sede risultata compromessa nella sua integrità funzionale tale da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea.

Le agevolazioni suddette riguardano la non applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e a copertura degli oneri generali nonché ai corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la Distribuzione e/o la Vendita per disattivazioni, riattivazioni, volture.

Le agevolazioni si applicano anche alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto, escludendo i Soggetti che svolgono attività di produzione termoelettrica.

Le utenze interessate sono quelle dei Comuni/Frazioni elencati nell’Allegato 1 al DL 61/2023.

Per auto-dichiarare la sussistenza dei requisiti, potrà utilizzare il seguente Modulo, trasmettendolo a ELO Energy. all’indirizzo servizioclienti@pec.eleoenergy.it .

Con successiva Del. 10/2024/R/com, l’ARERA ha previsto che tali agevolazioni si applichino esclusivamente a seguito di specifica richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2024, da parte dei Soggetti titolari di forniture attive alla data dell’1 maggio 2023 site nei territori individuati dall’All. 1 del DL n. 61/2023 ed asservite ad abitazione o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale.

ALTRE AGEVOLAZIONI
Ai sensi della normativa in calce richiamata, a seguito delle calamità di carattere alluvionale verificatesi nel mese di maggio 2023 in alcune zone dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ELO Energy provvede a gestire le necessità dei propri Clienti con punti di fornitura nelle zone colpite, esprimendo la propria vicinanza a coloro che sono stati interessati da tali eventi.

In particolare, la normativa specifica prevede che:

  • nel periodo dall’1 maggio 2023 al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse, ovvero degli avvisi di pagamento inviati, sono sospesi
  • permane la facoltà per il Cliente di provvedere comunque al pagamento entro la scadenza dei termini previsti
  • il Cliente può usufruire di rateizzazioni per le fatture emesse nel periodo di agevolazione secondo i seguenti criteri stabiliti dall’ARERA:
  • rate non cumulabili e di importo costante, con periodicità pari alla normale periodicità di fatturazione
  • rate non inferiori a 20,00 €
  • periodo di rateizzazione di 12 mesi
  • rateizzazione solo per importi non inferiori a 50,00 €
  • il Cliente può comunicare un eventuale altro indirizzo di recapito delle fatture, degli avvisi di pagamento e di ulteriori comunicazioni inerenti all’emergenza in relazione ai punti di fornitura nelle zone colpite dalla calamità naturale
  • il Cliente interessato può richiedere che le sospensioni suddette vengano prorogate fino al 31 ottobre 2023; in tal caso trasmette a ELO Energy una richiesta corredata dai seguenti documenti:
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
  • o elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica o di gas naturale relativo all’utenza o fornitura asservita all’abitazione e/o sede di cui al precedente punto.

La invitiamo quindi a contattarci ai nostri recapiti telefonici presenti qui, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, per ogni indicazione in merito.

Normativa di riferimento:




SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ - GAS

Il servizio di tutela della vulnerabilità1 è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del D.L. 9/8/2022 n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito con legge 21/9/2022 n.142, e consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali previste dall’ARERA.

Ciascun esercente la vendita (ovvero il soggetto che esercita l’attività di vendita di gas naturale a clienti finali mediante contratti di fornitura) è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela della vulnerabilità, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale 2 e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale 3 adottate dall’ARERA.

L’identificazione dei clienti vulnerabili avviene secondo le modalità di cui alla deliberazione ARERA 102/2023/R/gas del 14/3/23.

Requisiti che qualificano un cliente come vulnerabile:

Hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità i clienti finali che siano titolari di punti di riconsegna con tipologia d’uso domestico 4, e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

  • A) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate5 (ovvero: sono titolari di un bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente6);
  • B) rientrano tra i soggetti con disabilità7;
  • C) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • D) sono di età superiore a 75 anni

Condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità

La Spesa per materia gas naturale comprende le seguenti componenti:

  • Componente CMEM,m a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue:
  • i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
  • ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
  • iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
    La componente CMEM,m è espressa in €/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 MWh/GJ.
    [valore pubblicato sul sito internet di ARERA entro il 2° giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento]
  • Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in €/GJ.
    [valore pubblicato da ARERA di norma semestralmente, rispettivamente per i semestri Ottobre-Marzo e Aprile-Settembre]
  • Componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, espressa in €/punto riconsegna/anno (quota fissa) e €/Smc (quota variabile).
    [valore – vigente nei successivi 12 mesi – pubblicato da ARERA entro il mese di marzo di ciascun anno]
  • Nel caso di addebito automatico dell’importo fatturato e recapito della bolletta in formato dematerializzato, uno sconto pari a 5,40 €/punto di riconsegna/anno.

La Spesa per trasporto e gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema comprendono le seguenti componenti:

  • Componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di uscita della rete di trasporto, espressa in €/GJ. [determinata trimestralmente da ARERA].
  • Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (τ1, τ 3, RS, UG1, ST, VR, Canoni Comunali). [determinate annualmente da ARERA ai sensi della RTDG8 e dalle società di distribuzione]
  • Oneri generali del sistema gas relativi al mercato libero (RE, UG2, UG3). [aggiornati periodicamente da ARERA]

I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in €/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in €/Smc mediante la seguente formula: Tv = Te x P, dove:

  • Tv è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in €/Smc;
  • Te è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in €/GJ;
  • P è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell’anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula: P = pt + (pt – pt-1), con:
  • pt è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all’anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall’impresa di trasporto;
  • pt-1 è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all’anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall’impreso di trasporto.

Condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità

Le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, 7 (eccetto comma 7.2), 8, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione 555/2017/R/Com 9 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 9.3, lettera b) della deliberazione 555/20017/R/Com è determinato come segue:

a) per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ovvero titolari di bonus sociale):

– consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 25,00 €
– consumo annuo compreso fra 500 e 5.000 Smc/anno: 77,00 €
– consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

b) in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a):
– consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 30,00 €
– consumo annuo compreso fra 500 e 1.500 Smc/anno: 90,00 €
– consumo annuo compreso fra 1.501 e 2.500 Smc/anno: 150,00 €
– consumo annuo compreso fra 2.501 e 5.000 Smc/anno: 300,00 €
– consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il cliente finale non abbia pagato il deposito cauzionale e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG10. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettera c) del medesimo provvedimento.

Modalità di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità

In fase di contrattualizzazione di un nuovo cliente finale domestico, compresi i casi di cambio fornitore, ELO ENERGY è tenuta a:

  •  informare il cliente stesso della sua possibilità – qualora egli possieda uno o più dei requisiti necessari – di identificarsi come vulnerabile e di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità;
  • verificare i requisiti di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità.

In occasione della proposta di una offerta di gas naturale ad un cliente identificato come vulnerabile e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente finale riceverà, oltre alle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità.

Il cliente potrà quindi dichiarare la propria volontà di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità, specificando quale sia/siano il/i requisito/i da egli posseduto/i, mediante la compilazione e restituzione a ELO Energy del Modulo “IDENTIFICAZIONE CLIENTE VULNERABILE” , contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni generali e tecnico-economiche definite e regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La documentazione contrattuale relativa al servizio di tutela della vulnerabilità, comprendente anche la Scheda sintetica descrittiva delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, è a disposizione al seguente link.

Il contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità può essere sottoscritto presso una sede di ELO Energy oppure rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti ai consueti contatti.

All’eventuale venir meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, ELO Energy trasmetterà al cliente finale le condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione trascorsi tre mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso11. Tali condizioni saranno individuate sulla base dell’offerta di mercato libero con la stima della spesa annua (in Euro) di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte di ELO Energy rivolte alla generalità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla medesima tipologia contrattuale. Fino alla data di decorrenza di tali nuove condizioni, al cliente continueranno ad essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

[Informazioni pubblicate ai sensi de: (i) del. ARERA 100/23/R/Com, art.7.2; (ii) TIVG, art.15.2]

Per maggiori informazioni sul tema è a Sua disposizione la pagina web dell’Autorità rivolta ai consumatori (www.arera.it/consumatori), contenente anche informazioni circa i diritti dei clienti vulnerabili.La documentazione contrattuale relativa alle offerte PLACET ex del. ARERA 555/2017/R/Com e ss.mm.ii. con le deroghe di cui ai commi 2.4 e 2.5 della delibera ARERA 100/2023/R/Com e ss.mm.ii. è a disposizione nel sito.

 

  • 1.Rif.to TIVG-Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane,Allegato A alla del. ARERA 100/2023/R/Com di data 14/3/2023, Titolo 2, Sezione 1.
  • 2.Allegato A alla del. ARERA 426/2020/R/Com del 27/10/2020 e ss.mm.ii.
  • 3.TIQV-Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale,Allegato A alla del. ARERA 413/2016/R/Com del 21/7/2016 e ss.mm.ii.
  • 4.Per punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico si intende il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: (i) l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti; (ii) il titolare del punto sia una persona fisica.
  • 5.Rif.to Legge 4/8/2017 n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art.1, comma 75: “Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l’erogazione dei benefici di cui all’art. 1.375 della legge 23/12/2005 n.266, e agli artt. 3.9 e 3.9-bis, del DL 29/11/2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/1/2009 n.2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
  • 6.Rif.to del. ARERA 102/23/R/Gas del 14/3/23, art.1.1, lettera a).
  • 7.Rif.to Legge 5/2/1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art.3: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”
  • 8.Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), rif.to Allegato A alla deliberazione ARERA 570/2019/R/Gas del 27/12/2019 e ss.mm.ii
  • 9.Delibera 555/2017/R/Com del 27/7/2017 e ss.mm.ii. “Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale”, Allegato A (art.4: Documentazione delle offerte PLACET; art.5:Conclusione del contratto di fornitura; art.7:Attivazione della fornitura e durata del contratto; art.8:Contributi fissi; art.9:Garanzie; art.10:Fatturazione; art.11:Rateizzazione; art.12:Interessi di mora).
  • 10.TIMG-Testo Integrato Morosità Gas , Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 del 21/7/2011 e ss.mm.ii.
    11.Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da ELO Energy.


Share by: